I giudici della Consulta, con una sentenza depositata oggi, hanno dichiarato illegittimo l'articolo della legge in cui si contempla «come ipotesi di reato» la condotta di «selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità stabiliti con la legge sull'aborto e accertate da apposite strutture pubbliche».

In Italia non è più reato  la selezione degli embrioni. Si potrà accedere a questa tecnica medica nel caso si tratti di interrompere la trasmissione di malattie genetiche e di altre patologie rispondenti ai criteri di gravità previsti dalla legge 194 sull’aborto. Lo ha stabilito una nuova sentenza della Corte Costituzionale.

Cade così un altro antiscientifico divieto contenuto nella Legge 40/2004, la norma sulla fecondazione assistita che negli ultimi dieci anni ha fatto sì migliaia di coppie fossero costrette ad andare all’estero per poter avere un figlio con tecniche mediche che nel nostro Paese erano normalmente praticate prima che un accordo trasversale in Parlamento fra cattolici di destra e di sinistra approvasse questa norma nella sua prima stesura zeppa di divieti basati su dogmi religiosi come l’equiparazione fra embrione e persona.

I giudici della Consulta, con una sentenza depositata oggi, hanno dichiarato illegittimo l’articolo 13 della legge che stabiliva il «divieto di sperimentazione sugli embrioni umani» . in cui si contempla «come ipotesi di reato» la condotta di «selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità stabiliti con la legge sull’aborto e accertate da apposite strutture pubbliche».

Nelle aule di tribunale, grazie al coraggio di molti cittadini che hanno deciso di far valere i propri diritti, la legge 40 è stata smantellata pezzo dopo pezzo. È caduto così il divieto di fecondazione eterologa, l’obbligo di impiantare al massimo tre embrioni e tutti insieme, il divieto di accesso alle tecniche (e conseguentemente alla diagnosi preimpianto) alle coppie fertili ma portatrici di malattie, il divieto di selezione degli embrioni in caso di patologie genetiche. Per approfondire, sul sito dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca c’è tutta la storia di questa legge e delle sentenze che l’hanno decostruista pezzo dopo pezzo.

Entrando nello specifico di questa nuova sentenza scrivono gli avvocati Gianni Baldini, Filomena Gallo e Andrea Calandrini del collegio giridico dell’Associazione Luca Coscioni:

La Corte ha adeguato l’impianto della legge anche sotto il profilo penalistico alle proprie precedenti pronunce (sent 151/09 -3 embrioni e obbligo di contemporaneo impianto; sent 96/15 -accesso delle coppie fertili alla PMA e PGD). In particolare  quest’ultima ha recentemente affermato il diritto delle coppie fertili portatrici di patologie genetiche trasmissibili alla prole, qualificabili per analogia secondo il criterio normativo di gravità previsto dalla legge 194/78 (aborto terapeutico in caso di gravi malformazioni del feto), di accedere alla Procreazione assistita preceduta dalla tecnica di diagnosi genetica di pre impianto (forma di diagnosi pre- natale diretta a verificare lo stato di salute degli embrioni prodotti e finalizzata alla selezione di quelli malati rispetto a quelli sani da trasferire). Affermato il diritto della coppia di selezionare l’embrione sano da quello malato non aveva senso lasciare la previsione penale di cui all’art 13 c 3 lett b) che prevedeva una sanzione penale a  carico del sanitario che eseguisse in tali casi la selezione a tutela della salute della donna evitando di trasferire l’embrione malato. Un divieto che non aveva ragione di esistere alla luce delle pronunce di incostituzionalità già emesse. Quanto alla questione della eventuale possibilità di soppressione dell’embrione risultato malato, la Consulta ha precisato che il divieto previsto dalla legge risulta conforme al principio di ragionevolezza rientrando nella discrezionalità del legislatore prevedere  che a tutela della dignità dell’embrione (ancorchè malato) non sussistendo alcun diritto antagonista da bilanciare ( non la tutela della salute della donna, né esigenze autodeterminative della coppia) lo stesso deve essere crioconservato a tempo indeterminato. In sintesi:-selezionare gli embrioni da trasferire al fine di tutelare il prioritario interesse alla salute della donna non è più reato e dunque il sanitario dovrà procedere, sussistendo i requisiti di gravità della patologia ex art 6 l. 194/78, all’impianto dei soli embrioni sani preventivamente individuati tali con la PGD- in assenza di un diritto antagonista da bilanciare a tutela della dignità dell’embrione permane il divieto di soppressione dello stesso e il correlativo obbligo per i centri di PMA di crioconservazione a tempo indefinito.

Il prossimo 22 marzo la Corte Costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi sull’art.13 l.40 sulle questioni riguardanti embrioni non idonei per una gravidanza, ricerca scientifica e revoca del consenso.

 

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